Divieti di circolazione 6-10 aprile
- 6 aprile dalle 14 alle 22
- 7 aprile dalle 8 alle 16
- 8 aprile dalle 8 alle 22
- 9 aprile dalle 8 alle 22
- 10 aprile dalle 8 alle 14
 
Autotrasporto di merci: confermate le deduzioni forfetarie di spese non documentate e il riconoscimento, anche per il 2012, del credito d'imposta spettante per il SSN sui premi di assicurazione versati nel 2011
Ogg: Autotrasporto di merci: confermate le deduzioni forfettarie di spese non documentate e il riconoscimento, anche per il 2012, del credito d'imposta spettante per il SSN sui premi di assicurazione versati nel 2011
 
Autotrasporto di merci: confermate le deduzioni forfettarie di spese non documentate e il riconoscimento, anche per il 2012, del credito d'imposta spettante per il SSN sui premi di assicurazioneversati nel 2011
 
Con un comunicato stampa del 26 marzo 2012, l'Agenzia delle entrate confermale agevolazioni spettanti alla categoria dell'autotrasporto di merci Sono prorogate anche peril 2012 le agevolazioni per gli autotrasportatori e confermati anche quest'annogli importi già previsti nel 2011. Lo precisa l'Agenzia delle entrate, con un comunicato stampa del 26 marzo 2012. 
In particolare: 
1.        le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto proprio - 
possonorecuperare nel 2012 fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24), le somme versate nel 2011 come contributoal Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibitia trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5tonnellate. Anche quest'anno per la compensazione in F24 si utilizza il codice tributo "6793"; 
2.        peri trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66,comma 5, primo periodo del Tuir), per il periodo d'imposta 2011, nelle seguenti misure: 
- 56,00 euro per i trasporti all'interno della Regione e delle Regioni confinanti. La deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per gli stessi trasporti nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti; 
- 92,00 euro per i trasporti effettuati oltre questo ambito.